Cosa accade quando l’Intelligenza Artificiale entra nell’aula di un tribunale? Le implicazioni sono profonde e riguardano ogni aspetto della professione legale. In questo articolo esploriamo insieme rischi e opportunità di una giustizia che si confronta con le macchine, senza rinunciare alla propria anima.

C’è un momento nella vita professionale di ogni avvocato in cui lo sguardo si alza dalle carte processuali e si posa sul futuro e sulle prospettive di questo antico mestiere. Ebbene, quello che intravedo oggi, ascoltando il dibattito sull’Intelligenza Artificiale applicata al diritto, mi inquieta profondamente. Immagino infatti un’aula di tribunale del 2050: nessuna toga, nessuna arringa e, soprattutto, nessun tipo di coinvolgimento nei confronti dell’imputato. Solo un terminale nel quale sono stati immagazzinati codici e un algoritmo che, fulmineamente, analizza precedenti giurisprudenziali, emettendo infine sentenze ‘statisticamente probabili’.
Tutto ciò sarà efficiente ed oggettivo, non c’è dubbio, ma io mi chiedo: sarà ancora giustizia?

Ventiquattro secoli fa, nella sua Repubblica, Platone descriveva prigionieri incatenati in una caverna, costretti a guardare ombre proiettate sul muro, convinti che quelle sagome fossero la realtà. Solo chi riusciva a liberarsi era in grado di uscire alla luce e contemplare la Verità delle cose.
Nell’era dell’Intelligenza Artificiale rischiamo qualcosa di molto simile: proprio nel momento in cui crediamo di aver raggiunto la massima razionalità attraverso la tecnologia, ciò potrebbe farci metaforicamente tornare nella caverna teorizzata dal filosofo greco.
Attualmente, però, le ombre non sarebbero più proiettate dal fuoco, ma dallo schermo di un computer.
L’algoritmo, per sua stessa natura, lavora infatti su pattern e correlazioni statistiche, in pratica su ciò che è già stato (le ombre). Ma il diritto, quello vero, il cui fine è riparare i torti salvando le vite, è giusto che aspiri a un costante miglioramento, ovvero a ciò che ‘dovrebbe essere’ e che, auspicabilmente, sarà (la verità).
Questa distinzione, che i filosofi definiscono come il salto dall’ ‘essere’ al ‘dover essere’, è qualcosa che nessuna rete neurale può, e molto probabilmente potrà mai, comprendere davvero. Un confine che nessun progresso tecnologico riuscirà mai a cancellare del tutto e che la giustizia non potrà mai permettersi di ignorare.

Nel sistema che si profila in seguito all’avvento dell’Intelligenza Artificiale, l’avvocato tende a divenire sempre più un’appendice, un ‘rallentamento’, se non addirittura un ‘costo evitabile’.
A tal proposito, permettetemi di ricordare cosa fa davvero questo professionista del diritto. In primis ascolta, traducendo le preoccupazioni del proprio assistito in linguaggio giuridico. Quindi, trova tra le pieghe della legge lo spazio per l’umano, per l’accezione e l’eccezione, per quelle particolari circostanze che nessun dataset, a causa della sua intrinseca ‘rigidità’, potrebbe mai contemplare.
Hannah Arendt, filosofa e politologa tedesca del Novecento, parlava della ‘banalità del male’, ovvero della possibilità di compiere atrocità … pur seguendo le regole e grazie alla soppressione del giudizio critico.
A questo punto, alla luce di ciò, è legittimo chiedersi: un sistema giudiziario del tutto automatizzato, non rischierebbe forse di ‘istituzionalizzare’ qualcosa di simile, in ambito legale? La tendenza sarebbe quindi verso sentenze tecnicamente corrette ma moralmente cieche, pronunciate senza che qualcuno si soffermi per ‘pensare davvero’ ad esse.
Ebbene, quel ‘qualcuno’ la cui funzione sia proprio di riflettere ed interrogarsi, assumendosi infine la responsabilità delle decisioni, ha da molto tempo un nome preciso: si chiama ‘avvocato’, appunto.

C’è uno spettro che aleggia nel supposto ‘futuro algoritmico’ del diritto: vale a dire il rischio di una progressiva inversione dell’onere della prova. E’ infatti molto probabile che, nell’ambito di un sistema giudiziario in cui fosse affidato all’Intelligenza Artificiale il compito di predire la probabilità di colpevolezza in relazione a dati storici, sociali e comportamentali, non occorrerebbe più dimostrare la colpevolezza di un imputato, ma sarebbe l’imputato stesso a dover provare la propria innocenza.
Ciò segnerebbe, di fatto, la fine della presunzione d’innocenza, pilastro del diritto occidentale fin dai tempi di Cesare Beccaria, padre del diritto penale moderno.
Il pittore Goya intitolò una sua celebre acquaforte ‘El sueño de la razón produce monstruos’, ovvero ‘il sonno della ragione genera mostri’, segnalando l’evidente pericolo legato a un abbandono della riflessione.
Forse, considerando le prospettive del diritto, dovremmo aggiornare tale ammonimento, poiché anche l’ ‘eccesso di ragione’ (nel caso specifico, computazionale), potrebbe, potenzialmente, generare mostri, soprattutto nel momento in cui si dimenticasse che la giustizia non è una ‘questione di ottimizzazione’.
Concludendo, occorre evidenziare che un imputato non è e non dovrà mai essere un mero ‘dato statistico’, motivo per cui nessun algoritmo potrà mai sostituire la sensibilità umana nel giudicarlo.

Negli Stati Uniti esiste già, e da anni, un sistema basato sull’IA chiamato COMPAS, acronimo di Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Tale sistema è utilizzato in numerosi Stati per calcolare la probabilità di recidiva di un imputato e orientare le decisioni su cauzione, libertà condizionale e durata della pena.
Nel 2016, un’inchiesta di ProPublica analizzò i dati di oltre settemila imputati nella contea di Broward, in Florida, rilevando che COMPAS assegnava agli imputati afroamericani un rischio di recidiva quasi doppio rispetto ai bianchi, anche nei casi in cui questi non avevano commesso alcun nuovo reato (*1).
Il caso di Eric Loomis, condannato a otto anni e mezzo in Wisconsin, anche in base al suo supposto ‘punteggio’, fu emblematico in merito alle falle di una procedura tanto ‘futuristica’: al suo avvocato non fu infatti mai permesso di ‘esaminare’ il processo logico interno al sistema informatico che, in sostanza, aveva contribuito a determinare la sorte del suo assistito.
Ciò dimostra il sostanziale pericolo che, nell’era dell’IA, la giustizia sia affidata a meccanismi opachi e incontestabili, sottratti a qualsiasi forma di verifica, ed in grado di incidere in modo determinante sulla libertà di esseri umani. Una realtà già attuale, che il diritto non può continuare a ignorare.
Nota:
1: Angwin J., Larson J., Mattu S., Kirchner L., Machine Bias, ProPublica, 23 maggio 2016.

Sarebbe intellettualmente disonesto ignorare i benefici concreti che, al di là delle possibili criticità, l’Intelligenza Artificiale può apportare alla decisione giudiziaria.
Strumenti basati su questa tecnologia sono già oggi in grado di analizzare in pochi secondi migliaia di precedenti giurisprudenziali, supportando il giudice nell’individuare quelli più rilevanti al caso in esame e contribuendo a una maggiore uniformità di trattamento tra casi analoghi. Altri sistemi sono capaci di segnalare automaticamente incongruenze procedurali prima che queste compromettano l’esito del processo, o di anonimizzare rapidamente documenti giudiziari, alleggerendo il carico burocratico che grava sui tribunali.
Non è dunque un caso che l’AI Act europeo del 2024, pur classificando i sistemi di IA applicati alla giustizia come strumenti ‘ad alto rischio’, ne ammette esplicitamente l’utilizzo in funzione di supporto al giudice (*1). Una distinzione che il legislatore italiano ha recepito con altrettanta chiarezza nella Legge 132 del 23 settembre 2025, il cui articolo 15 riserva espressamente al magistrato ogni decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti (*2).
Note:
*1: Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), Allegato III, punto 8;
*2: Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 15, comma 1;

Questo articolo non intende indurre al panico, ma piuttosto rappresentare un appello alla consapevolezza. Affermo ciò perché il futuro della giustizia ‘digitale’ è tutt’altro che scritto, né tantomeno predeterminato. Occorrerà piuttosto che il suo percorso venga tracciato in base a scelte consapevoli. Scelte che riguarderanno i sistemi da adottare e quali limiti porre loro in base ai valori che riterremo, di volta in volta, non negoziabili.
Il filosofo greco Aristotele distingueva tra ‘technē’, la tecnica, il ‘saper fare’, e ‘phronesis’, la saggezza pratica, il ‘saper giudicare’. Ebbene, l’intelligenza artificiale va considerata come technē pura. La giustizia invece richiede phronesis, quindi contesto, giudizio e, soprattutto, umanità.
In base a queste premesse, potremo, e anzi dovremo, usare la nuova tecnologia per servire la giustizia, senza però mai permettere che la sostituisca.
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